Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

 

Art. 1

Costituzione e durata

Ai sensi dell’Accordo Interconfederale sulla bilateralità in materia di Formazione, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del 28.05.2012 e degli articoli 41 e 42 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini del 10 luglio 2008 è costituito l’Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di seguito denominato FormaSicuro.

L’Ente, che fa parte del sistema interconfederale nazionale paritetico per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è lo strumento per il perseguimento dei fini previsti dal CCNL 10 luglio 2008 nonché dall’Accordo Interconfederale sulla bilateralità in materia di Formazione, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del 28.05.2012., dai CCNNLL ed accordi interconfederali e nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni nazionali UGL e Federterziario – Federterziario Sud.

L’Ente è costituto fra le Organizzazioni nazionali UGL Costruzioni e Federterziario.

L’Ente costituisce l’organo paritetico di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, nonché ai punti del D.M. 07-05-97 e 06-08-97 e della Legge 92 del 28-06-2012 s.m.i.

La durata dell’Ente è a tempo indeterminato e spetta alle organizzazioni costituenti deliberarne le modifiche statutarie, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto.

E’ fatto espresso divieto di distribuire alle organizzazioni costituenti utili, avanzi di gestione e simili.

Art. 2

Scopi statutari

L’Ente svolge la propria attività a favore degli associati e dei terzi per il raggiungimento dei seguenti scopi istituzionali e primari:

  1. favorire lo sviluppo della piccola impresa e del lavoro dipendente, promuovendo idonee strutture operative;
  2. promuovere e realizzare la erogazione di prestazioni di servizi anche mutualistici di tipo previdenziale e sanitario per i titolari delle imprese, dei loro soci, dei familiari collaboratori, nonché dei loro lavoratori dipendenti;
  3. erogare provvidenze nei limiti delle proprie disponibilità e così come stabilito dagli accordi Interconfederali dai CCNNLL e dalle norme di legge, alle imprese aventi diritto al fine di sostenere il reddito dei lavoratori delle medesime, a causa di sospensioni temporanee dell’attività, riduzione di orario per cause previste dalla normativa di legge e contrattuale, messa in mobilità, nonché assistenza sanitaria integrativa;
  4. erogare dette provvidenze attraverso l’accesso ai “Fondi di categoria o di settore” e alle norme nazionali ed europee;
  5. favorire la conoscenza delle linee guida e buone prassi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio.
  6. elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con Amministrazioni Centrali e Locali, adoperandosi altresì per il reperimento delle ulteriori necessarie risorse finanziarie pubbliche;
  7. promuovere la costituzione ed assicurare il coordinamento di strutture territoriali;
  8. favorire, un’efficace sistema di formazione orientato all’aggiornamento professionale anche mediante:
    • convenzione con le istituzioni ed enti competenti regionali per la realizzazione delle attività formative e/o azioni di supporto all’apprendistato;
    • collaborazione con Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
  9. partecipare alle politiche nazionali e regionali alla individuazione dei fabbisogni formativi, alla progettazione ed attuazione di modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
  10. sviluppare tutte le attività ed relativi servizi volti a fornire le imprese ed i lavoratori della migliore formazione e buone pratiche nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  11. sviluppare collaborazione con enti certificati per il controllo di strumenti e macchinari ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  12. svolgere attività strumentali per il raggiungimento degli obiettivi su menzionati, entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale;
  13. formare e qualificare personale con specifiche competenze tecniche e professionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  14. effettuare, nei luoghi di lavoro, rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi al fine di supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  15. provvedere alla raccolta di risorse finanziare finalizzate agli scopi di cui sopra previste dai CCNNLL e dagli accordi interconfederali;

Nell’ambito del sistema nazionale paritetico l’Ente svolge un’opera di coordinamento, supporto, monitoraggio e sorveglianza nei confronti degli organismi paritetici territoriali costituiti ai sensi dei CCNNLL e degli accordi di cui all’articolo 1.

L’Ente esercita direttamente e/o tramite apposite convenzioni le attività di cui all’articolo 3, su tutto il territorio nazionale, le stesse possono essere delegate in tutto o in parte alle strutture paritetiche costituite ai sensi dei CCNNLL. e dagli accordi interconfederali di cui all’Articolo 1.

L’Ente nel campo della sicurezza ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione infortuni, all’igiene del lavoro ed in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad iniziative idonee.

L’Ente nel campo della formazione ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operai, impiegati, quadri e titolari di imprese.

A tal fine l’Ente provvederà ad accreditarsi presso le Istituzioni della Unione Europea, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali onde poter gestire attività formative previste dalla legislazione Europea, Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.

Art. 3

Attività dell’Ente.

Per realizzare gli scopi e i fini di cui all’Articolo 2, l’Ente si avvale:

  1. della propria struttura tecnica;
  2. delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei CCNNLL. e dagli accordi interconfederali di cui all’Articolo 1;
  3. di soggetti pubblici e privati competenti in materia.

L’Ente, nel campo dell’Orientamento e della Formazione Professionale potrà progettare, organizzare e gestire interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati anche con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo, in tutti i suoi aspetti, rivolti a:

  1. giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati;
  2. giovani neo diplomati e neo laureati;
  3. giovani titolari di contratti di apprendistato e d’inserimento;
  4. imprenditori e operatori rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza;
  5. personale (operai,impiegati tecnici e quadri) dipendenti da imprese rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza;
  6. manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
  7. lavoratori in lista di mobilità.

L’Ente promuove, organizza ed attua l’attività di formazione specifica ed integrata per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta a:

  1. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore:
  2. lavoratori assunti con contratto di apprendistato o d’inserimento;
  3. tecnici capi squadra, capi cantiere e preposti;
  4. lavoratori occupati;
  5. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  6. coordinatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  7. responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’Ente promuove, altresì, iniziative dirette allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica, nonché iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo sui temi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Ente, avvalendosi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro, esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente preparati.

L’Ente svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all’art. 51 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09.

L’Ente potrà istituire l’elenco nazionale degli RLS e RLST, e potrà avvalersi degli RLST, in accordo, ove esistenti, con le strutture paritetiche costituite ai sensi dei CCNNLL. e dagli accordi interconfederali di cui all’Articolo 1, per effettuare verifiche in materia di sicurezza sul territorio nazionale.

L’Ente certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei coordinatori, dei preposti e del lavoratori in generale.

L’Ente, potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

  • realizzare studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economico, sulla formazione e sulla sicurezza;
  • organizzare stages, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali;
  • promuovere la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, riferiti all’orientamento e formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla ricerca e alla sperimentazione in materia di formazione e sicurezza;
  • sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità;
  • fornire consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

L’Ente potrà svolgere ogni altra attività o funzione assegnata dalla Normativa vigente o dai Contratti Collettivi di riferimento, compresa la promozione e la creazione di Fondi finalizzati al soddisfacimento ed adempimento di quanto negli stessi previsto.

L’Ente potrà raccogliere e gestire le risorse finanziare previste dai CCNLL e dagli accordi interconfederali, anche con la istituzione di comitati paritetici di gestione specifici ai diversi comparti produttivi di competenza.

Art. 4

Sede

L’Ente ha sede in Roma. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Rappresentanza legale e organi amministrativi e di controllo

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Sono organi di FormaSicuro:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato di Presidenza;
  • l’Assemblea;
  • il Collegio dei Sindaci o Revisore Unico.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione.

L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni firmatarie di cui all’art. 1.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

E’ data facoltà, alle Organizzazioni firmatarie di cui all’art. 1 di poter provvedere alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di propria nomina prima della scadenza del quinquennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute dello stesso.

I membri del Consiglio eletti in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 7

Presidente, Vice Presidente e Comitato di Presidenza.

Uno dei rappresentanti nominato in quota Federterziario, assume la carica di Presidente. Uno dei rappresentanti nominato in quota UGL – Federazione Nazionale delle Costruzioni, assume la carica di Vice Presidente.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. La composizione del Comitato può essere estesa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad ulteriori due membri, uno su nomina di Federterziario ed uno su nomina della UGL – Federazione Nazionale delle Costruzioni scelti anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Presidenza, cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, seguendone l’esecuzione, inoltre gestisce, sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente, con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 6 per il Consiglio di Amministrazione

Art. 8

Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente e dal Vice Presidente, si riunisce di norma ogni 3 mesi o ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato di Presidenza o da 2 membri del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatto mediante avviso scritto da recapitarsi 7 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo e-mail o fax, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso, sempre a mezzo e-mail o fax, entro 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

  1. definire e deliberare i programmi di attività;
  2. approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell’Ente nel quale sono inseriti i programmi di attività e sicurezza;
  3. controllare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Collegio di Presidenza
  4. verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
  5. deliberare sull’organigramma dell’Ente, sulle assunzioni o licenziamenti del personale, sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
  6. definire i criteri per la scelta di tecnici qualificati per il loro utilizzo nei programmi;
  7. proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della sicurezza e della formazione in conformità agli scopi individuati dalle parti sociali costituenti l’Ente;
  8. costituire pariteticamente fra le associazioni datoriali e sindacali comitati tecnici e scientifici;
  9. deliberare ed approvare i regolamenti interni a FormaSicuro e le loro eventuali modifiche;
  10. curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
  11. acquistare, vendere e far costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni e ipoteche, iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrati ed amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cassazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;
  12. perseguire lo sviluppo di FormaSicuro attraverso gli strumenti di promozione più idonei;
  13. stipulare convenzioni con Enti e/o Compagnie assicurative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nell’ambito degli indirizzi generali;
  14. organizzare corsi di formazione professionale comunque finanziati e, di conseguenza, richiedere i relativi finanziamenti;
  15. realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione;
  16. dare le indicazioni necessarie ai FormaSicuro regionali e territoriali per compilare la scheda di riclassificazione del bilancio predisposta dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
  17. controllare i bilanci inviati dai FormaSicuro regionali e territoriali nonché la scheda di riclassificazione di cui innanzi.

Il Consiglio di Amministrazione cura ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi nazionali e territoriali stipulati dalle parti di cui all’art. 1 inerenti l’oggetto sociale dell’Ente.

Ai componenti degli organismi di cui agli art. 6, 7 e 18 possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo e/o rimborso spese anche in maniera forfetaria; l’entità di tali somme è deliberata dall’Assemblea.

Art. 9

Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

È ammessa la partecipazione dei componenti il Consiglio anche in videoconferenza.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Il verbale della riunione, redatto dal Presidente o da un delegato in seno al Consiglio di Amministrazione o esterno è approvato dal Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 10

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può decidere la nomina di un Direttore.

Il Direttore è nominato esclusivamente sulla base di criteri informativi al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente, svolge i compiti che gli vengono assegnati.

Art. 11

Assemblea

L’Assemblea è costituita da 6 a 12 componenti pariteticamente nominati dalle parti costituenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano alle adunanze senza diritto di voto.

I componenti dell’Assemblea durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

E’ facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del quinquennio, in tale caso restano in carica fino allo scadere del mandato dell’Assemblea.

E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Per maggior chiarezza si precisa che i rappresentanti delle Organizzazioni di cui all’art. 1 potranno conferire delega esclusivamente ad altro rappresentante della medesima organizzazione. Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Art. 12

Compiti e poteri dell’Assemblea

E’ compito dell’Assemblea approvare il bilancio consuntivo e preventivo di FormaSicuro e le relative linee programmatiche e di sviluppo predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori costituenti entro 30 giorni dalla sua approvazione.

E’ altresì competenza dell’Assemblea quanto ad essa riservato dal presente Statuto.

Art. 13

Convocazione e deliberazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei componenti, con le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 9.

Per la validità delle riunioni dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la stessa maggioranza di partecipanti è richiesta per la validità delle sue delibere.

Art. 14

Bilanci dell’Ente.

L’esercizio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, da approvarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle Organizzazioni di cui all’art. 1, accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni di cui all’art. 1.

La compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite deve attenersi a quanto previsto dallo schema elaborato dalle Organizzazioni di cui all’art. 1.

Art. 15

Entrate

Le entrate dell’Ente sono costituite da:

  • contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1;
  • interessi attivi sul patrimonio;
  • somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardanti la gestione dell’Ente;
  • finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali;
  • eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale.

Art. 16

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Ente amministrato dal Consiglio di Amministrazione è costituito:

  • dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, e che per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà all’Ente;
  • dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
  • dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.

Art. 17

Segreto d’ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’Ente, nonché i tecnici di cui all’art. 3 ed il personale dell’Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, e se previsto nel rispetto della Legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18

Collegio di Sindaci

Il Revisore Unico o il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo amministrativo-finanziario.

Il collegio dei Sindaci è composto da n. 3 (tre) membri di cui 2 membri sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni nazionali di cui all’Articolo 1.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci o il Revisore Unico sono designati di comune accordo tra Organizzazioni di cui all’Articolo 1 e debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

L’organo di controllo deve riferire subito al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.

L’organo di controllo esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico lo ritengano opportuno ovvero, nel caso in cui l’organo sia costituito dal Collegio, quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

Art. 19

Personale dell’Ente

L’assunzione di personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di criteri collegati esclusivamente alla professionalità richiesta.

Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di Legge, tenuto presente il C.C.N.L. di cui all’art. 1.

Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito, su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Disposizioni finali e liquidazione dell’Ente

La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni nazionali di cui all’Articolo 1.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura sarà devoluto a quelle Istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle strutture costituenti, o, comunque devoluto a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l’Ente.

Art. 21

Modifiche dello statuto dell’Ente

Le modifiche dello Statuto sono deliberate congiuntamente dalle Organizzazioni nazionali di cui all’Articolo 1, sentito il parere vincolante dell’Assemblea.

Art. 22

Controversie

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto, è deferita all’esame delle Presidenze o Segreterie Nazionali delle Organizzazioni di cui all’art.1 del presente Statuto.